|
Page 8 of 10
Italia in guerra
di Domenico Gallo
Per la prima volta dal 1945, nell'ordinamento giuridico italiano
è entrato di nuovo in vigore il Codice penale militare di guerra. Sotto
il profilo istituzionale, è questa la vera novità che emerge dalla
partecipazione di un corpo di spedizione italiano alla "guerra contro il
terrorismo".
Per tutte le precedenti missioni all'estero compiute dalle forze armate italiane,
dalla guerra del Golfo, all'intervento in Somalia, a quello in Bosnia e a quello
nel Kosovo, è stata sempre emanata una norma speciale che, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 9 del Codice penale militare di guerra, prevedeva
che alla missione militare italiana all'estero dovessero applicarsi le norme
del codice penale militare di pace. Molti giorni dopo il voto del Parlamento
sulla partecipazione italiana, nel silenzio generale, è stato emanato
un decreto legge (1 dicembre 2001 n. 421), che contiene norme urgenti per la
partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata
"Enduring Freedom".
Gli articoli 8 e 9 del decreto prevedono che "al corpo di spedizione italiano"
si applica il codice penale militare di guerra, con esclusione delle disposizioni
di natura processuale. In parole povere, i reati previsti dal codice penale
militare di guerra non saranno giudicati dagli speciali Tribunali militari di
guerra (che non esistono più) ma dalla ordinaria giustizia penale militare.
Nello stesso giorno il governo ha presentato al Senato un disegno di legge che
conteneva modifiche al codice penale militare di guerra. Queste modifiche si
riducono a ben poca cosa e lasciano interamente in piedi l'impianto normativo
e ideologico del codice penale militare di guerra, compresa la giurisdizione
dei Tribunali speciali militari, che - invece - il decreto legge ha disapplicato,
considerandola incostituzionale. Ma introducono due peggioramenti significativi.
Il primo è che viene ampliata la portata dell'articolo 9, prevedendo
che in caso di missioni all'estero (anche in tempo di pace), le disposizioni
del codice penale militare di guerra si applicano non solo al Corpo di spedizione,
ma anche al personale militare che svolge compiti di supporto nel territorio
nazionale. Il secondo è che viene reintrodotto il cosiddetto "reato
militarizzato", che nell'ordinamento italiano era stato cancellato nel
lontano 1956: i Tribunali militari tornano ad avere competenza su molti reati
comuni, purché commessi in divisa. Peraltro il "reato militarizzato"
viene introdotto con una ampiezza molto più estesa di quella vigente
durante la seconda guerra mondiale.
Non è un caso che il disegno di legge per la conversione del decreto
legge Enduring Freedom e il disegno di legge per le modifiche al codice penale
militare di guerra siano stati presentati contestualmente. Sono funzionali l'uno
all'altro ed esprimono un unico indirizzo in tema di recupero e riutilizzabilità
di leggi di guerra che affondano le loro radici nella notte della storia.
Non si può negare che quando si compie una missione con contenuto bellico
sorga la necessità che le operazioni militari siano disciplinate da un
corpo di norme specifiche, che nel codice penale militare di pace mancano. Ci
sono di mezzo parecchie convenzioni internazionali relative al diritto umanitario
di guerra, che tutelano la popolazione civile e i prigionieri, convenzioni che
vanno rese pienamente operative. Nel codice penale militare di guerra esiste
un intero capitolo (il titolo IV) che disciplina i reati contro le leggi e gli
usi di guerra, rendendo punibili comportamenti che normalmente sono interdetti
dalle Convenzioni internazionali, come le le sevizie e i maltrattamenti ai prigionieri.
Gli esempi si sprecano, uno per tutti i cappucci, i tranquillanti, le catene
e le gabbie di filo spinato impiegati dalle forze armate americane sui prigionieri
di al Qaeda. Per rendere operativa tale disciplina, però, la strada maestra
non era quella di riesumare tutto il codice penale militare di guerra, ma quella
di richiamare la disciplina specifica relativa ai reati contro le leggi e gli
usi di guerra, dichiarandola applicabile all'operazione "Enduring Freedom".
La strada seguita, paradossalmente, rende invece tale disciplina inoperante.
E' stato infatti riesumato anche l'articolo 165 che prevede che i reati contro
le leggi e gli usi di guerra sono punibili "in seguito a disposizione del
Comandante Supremo e solo in quanto lo Stato nemico garantisca parità
di tutela penale allo Stato italiano ed ai suoi cittadini". E' evidente
che, nel caso della missione Enduring Freedom, questa condizione di punibilità
potrebbe non verificarsi mai, per una semplice ragione: i "terroristi"
non sono uno Stato nemico. Il disegno di legge di modifica del codice penale
militare di guerra prevede infatti l'abrogazione di questa disposizione, perché
contrasta con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia e derivanti dalle
Convenzioni e dal Protocollo di Ginevra.
Ma la disciplina del decreto legge è pienamente vigente, mentre le proposte
modifiche del codice penale militare di guerra non si sa se e quando saranno
trasformate in legge. Pertanto il decreto legge fallisce completamente l'obiettivo
- ammesso che l'abbia mai avuto - di rendere operanti ed applicabili a Enduring
Freedom le norme del diritto umanitario che l'Italia ha l'obbligo di osservare.
Tuttavia questa riesumazione delle leggi di guerra non è priva di effetti
collaterali. Per esempio, credete che la pena di morte sia stata abolita?
Nei fatti potrebbe non essere del tutto vero: è stata richiamata in vita
una norma, l'articolo 183, che consente ai comandanti militari di passare immediatamente
per le armi le spie o i combattenti che non indossino l'uniforme. Fatto anche
più grave, sono state riesumate delle norme che non si applicano soltanto
ai militari ma a "chiunque", come l'articolo 76 che punisce la divulgazione
di notizie diverse da quelle ufficiali, o l'articolo 80 che punisce la pubblicazione
di critiche o scritti polemici sulle operazioni militari o sull'andamento della
guerra, o l'articolo 87 che punisce la denigrazione della guerra.
Ovviamente, dalla riesumazione del codice penale militare di guerra effettuata
con il decreto legge non deriva automaticamente che tali norme siano concretamente
operanti. A questo punto la questione diventa un problema di interpretazione.
E' interessante, però, notare che queste disposizioni contengono una
sorta di codice deontologico dell'informazione di guerra al quale tutti i mass
media americani si attengono scrupolosamente, e al quale si attengono spontaneamente
una buona parte dei mass media italiani, dai quali, anzi, cominciano a piovere
intimazioni a tacere. Si va dal grido silete sociologi, lanciato da Panebianco
sul Corriere della Sera del 6 novembre, alla simpatica copertina di Libero che
l'8 novembre ha pubblicato le foto dei parlamentari traditori che "stanno
con il nemico", alle esternazioni del generale Fabio Mini che sul numero
4/2001 di Limes ha invocato una "lotta istituzionale" contro "la
spazzatura propagandistica e di disinformazione che ci viene propinata sotto
le nobili vesti del diritto al dissenso", aggiungendo con tono minaccioso
che essa "non sarà né semplice né indolore" (cfr
il manifesto del 21 dicembre).
Insomma non è stato riesumato solo un codice condannato dalla storia,
ma è stata riesumata anche una cultura ante seconda guerra mondiale,
che
credevamo sparita per sempre: tacete, il nemico vi ascolta.
|