|
Page 5 of 12
Allegato alla denuncia penale
Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 11
"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta'
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;"
Art. 78
"Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari."
Art. 87
"Il presidente della repubblica ... dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere."
La legge 382/78 "Norme di principio sulla disciplina militare"
(attuativa dell'articolo 52 della Costituzione sulla difesa della patria) all'art.
2 prevede, tra l'altro, l'osservanza della Costituzione e delle leggi e al comma
5 dell'art. 4 stabilisce che l'esecuzione di ordini sbagliati costituisce reato
e che in tal caso il militare ha il dovere di non eseguirli.
Come sottolinea Noam Chomsky in suo recente documento:
"C'è un regime di legge internazionale ed ordine internazionale,
che vincola tutti gli stati, basato sulla Carta delle Nazioni Unite (CNU) sulle
successive risoluzioni e sulle decisioni della Corte Mondiale. In breve, la
minaccia o l'uso della forza è bandita a meno che non sia esplicitamente autorizzato
dal Consiglio di Sicurezza dopo che sia stato appurato che sono falliti i mezzi
pacifici, o come autodifesa da "attacchi armati" in attesa delle decisioni del
Consiglio di Sicurezza."
In effetti anche sulla base di trattati e legislazioni internazionali
l'azione militare della Nato e' da considerarsi senza ombra di dubbio illegale.
"Siamo nell'illegalita' dal punto di vista del diritto internazionale
generale che ha fondamento nella Carta delle Nazioni Unite", ha dichiarato il
professor Antonio Papisca, docente di Relazioni Internazionali all'Universita'
di Padova, intervistato da Radio Vaticana (fonte: Avvenire 25/3/99).
Il rappresentante dell'Onu a Roma, Staffan de Mistura, intervistato
dal Corriere della Sera (25/3/99) sulla "legittimita' giuridica dell'attacco",
ha dichiarato: "Per ogni organismo internazionale come la Nato, anche una risoluzione
dell'Onu (in questo caso la 1203) che chiede la fine di una emergenza umanitaria
e il ripristino della pace non e' sufficiente. E' necessario l'ok del Consiglio
di sicurezza".
La Nato (organizzazione militare del Patto Atlantico) è un’alleanza
difensiva e la solidarietà fra i suoi membri e' prevista che scatti solo quando
viene aggredito un paese membro, come specificato nel Trattato costitutivo della
Nato.
Trattato Nord Atlantico (NATO)
(Washington, 4 aprile 1949)
Art.1 - Le parti si impegnano, come e' stabilito nello Statuto
dell'ONU, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale
nella quale potrebbero essere implicate, in modo che la pace e la sicurezza
internazionali e la giustizia non vengano messe in pericolo, e ad astenersi
nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della
forza in modo incompatibile con gli scopi dell'ONU.
Art.3 - Allo scopo di conseguire con maggiore efficacia gli
obiettivi del presente Trattato, le parti, agendo individualmente e congiuntamente,
in modo continuo ed effettivo, mediante lo sviluppo delle loro risorse e prestandosi
reciproca assistenza, manterranno e svilupperanno la loro capacita' individuale
e collettiva di resistenza ad un attacco armato.
Art.4 - Le parti si consulteranno ogni volta che, nell'opinione
di una di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza
di una di esse siano minacciate.
Art.5 - Le parti convengono che un attacco armato contro una
o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato quale
attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se tale
attacco dovesse verificarsi ognuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima
difesa individuale o collettiva riconosciuto dall'art.51 dello Statuto dell'ONU,
assisterà la parte o le parti attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente
e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso
l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella
regione dell'Atlantico Settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere
e tutte le misure in conseguenza di esso saranno immediatamente segnalati al
Consiglio di Sicurezza. Tali misure verranno sospese quando il Consiglio di
Sicurezza avrà adottato le disposizioni necessarie per ristabilire e mantenere
la pace e la sicurezza internazionali.
Art.6 - Agli effetti dell'art.5, per attacco armato contro
una o più parti si intende un attacco armato:
- contro il territorio di una di esse in Europa o nell'America
settentrionale, contro i Dipartimenti francesi d'Algeria, contro il territorio
della Turchia o contro le isole situate sotto la giurisdizione di una delle
parti nella regione dell'Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro;
- contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti
che si trovino su detti territori o in qualsiasi altra regione d'Europa nella
quale alla data di entrata in vigore del presente Trattato siano stazionate
forze di occupazione di una delle parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo
o nella zona dell'Atlantico a nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di
essi. (*)
(*) La parte dell'articolo 6 concernente i Dipartimenti francesi
d'Algeria non e' più in vigore mentre il territorio comprendente nazioni della
Nato si e' ampliato con l'ingresso di nuove nazioni nell'Alleanza.
Statuto delle Nazioni Unite
(San Francisco, 25 ottobre 1945)
Art.1
I fini delle Nazioni Unite sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo
fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce
alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della
pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia
e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie
o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della
pace;
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul
rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodecisione dei
popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;
Art.2
L'Organizzazione e i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati
nell'articolo 1, devono agire in conformità ai seguenti principi:
3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali
con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e
la giustizia, non siano messe in pericolo.
4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali
dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o
l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile
con i fini delle Nazioni Unite.
5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza
in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni
del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato
contro cui le Nazioni Unite intraprendono un'azione preventiva o coercitiva.
L'art.23
definisce la composizione del Consiglio di Sicurezza: 15 membri
delle Nazioni Unite di cui 5 permanenti (Usa, Russia, Cina, Gran Bretagna e
Francia) e 10 a rotazione (eletti ogni 2 anni). Le decisioni del Consiglio di
Sicurezza richiedono 9 voti su 15 e nessun voto contrario dei cinque membri
permanenti; una nazione che sia parte di una controversia deve astenersi dal
voto (art.27).
Art.26
Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane
ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito
di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall'art.47,
piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema
di disciplina degli armamenti.
Art.33
1. Le parti di una controversia, la continuazione sia suscettibile
di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,
devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta,
mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni
od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.
2. Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, invita
le parti a regolare la loro controversia mediante tali mezzi.
Art.41
Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti
l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle
sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali
misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni
economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche,
radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.
Art.42
Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste
nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può
intraprendere con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria
per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione
può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree,
navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.
Art.43
1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a
mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità
ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni,
compreso il diritto di passaggio, necessario per il mantenimento della pace
e della sicurezza internazionale.
Art.46
I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal
Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Art.51
Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto
naturale di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo
un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il
Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la
pace e la sicurezza internazionale...
Art.52
1. Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l'esistenza
di accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni
concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, che
si prestino ad un'azione regionale, perché tali accordi od organizzazioni
e le loro attività siano conformi ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
2. I Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi
od organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione delle
controversie di carattere locale mediante tali accordi od organizzazioni regionali
prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza.
3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione
pacifica delle controversie di carattere locale, mediante gli accordi e le organizzazioni
regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da
parte del Consiglio di sicurezza.
Art.53
Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se nel caso, gli accordi
o le organizzazioni regionali per operazioni coercitive sotto la sua direzione.
Tuttavia nessuna azione coercitiva può essere intrapresa in
base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l'autorizzazione
del Consiglio di Sicurezza.
Sembrano dunque presenti le violazioni di cui alle seguenti
leggi, norme e trattati:
- La Costituzione all'Art.11: "L'Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali";
- L'art 24, che in collegamento con L'art. 51 della carta ONU,
vieta l'uso della forza contro un altro Stato, salvo nei casi di autodifesa
individuale o collettiva;
- L'Art. 52 del Trattato di Vienna del 23.05.69 "…è
vietato agli Stati di costringere ad accettare un patto con la minaccia della
forza";
- L'Art. 22 delle relative regole della dell'Aja del 1923 per
la guerra aerea "…vietati i bombardamenti allo scopo di terrorizzare
la popolazione civile o allo scopo di distruggere la proprietà privata";
- L'Art. 24 che prescrive che se il bombardamento non è possibile
senza discriminazione civile, i bombardieri devono abbandonare la loro azione....;
- La Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione
dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York
il 03.03.1980 (G.U. 7 ottobre 1982, n.277, suppl. ord);
Inoltre, stante il disposto dell’art. 95 della Costituzione
(responsabilità del Presidente del Consiglio e dei Ministri per gli atti compiuti
dal Governo), dell'Art. 87 (il Presidente della Repubblica ha il Comando delle
Forze Armate), dell'Art. 90 (messa in stato di accusa per alto tradimento ed
attentato alla Costituzione) i sottoscritti Movimenti, oltre a richiedere l’accertamento
della responsabilità penali per tutti i soggetti coinvolti, si riservano di
promuovere iniziative affinché le massime cariche dello Stato rispondano,
secondo quanto prevede la Costituzione (artt. 96 e 134) per le loro peculiari
responsabilità.
Movimento Nonviolento
Via Spagna, 8
37123 Verona
Movimento Internazionale della Riconciliazione
Via Garibaldi, 13
10 122 Torino
con la collaborazione dell’avv. Matteo Giuliani, di Fano (Pesaro)
Per ogni atto conseguente a questa denuncia, stabiliamo domicilio
presso
Studio dell’Avv. Sandro Canestrini
Via Paoli, 33
38068 Rovereto (TN)
Per le Segreteria Nazionali dei Movimenti
(Firma)
Verona, 5 maggio 1999
|