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COME COSTRUIRE LA PACE PER L'ALBANIA ? Gianni Scotto SI PUÓ E SI DEVE COOPERARE Pinuccia Montanari COSA SI PUÓ FARE PER GLI ALBANESI ? Alexander Langer STRAGI DI VITE E STRAGI DI DIRITTO Avv. Giuseppe Ramadori DOVE SONO I PACIFISTI ? Mao Valpiana DIFENDIAMO LA COSTITUZIONE Paolo Macina QUELLA MANIFESTAZIONE NONVIOLENTA CONTRO LA GUERRA DEL GOLFO, NON ERA REATO A QUANDO LA BANCA ETICA ? Gigi Eusebi UNA PESANTE MULTA PER UN REATO MAI COMMESSO Alessandro Marescotti IL PENSIERO DI MO-TZU E DI YANG CHU Claudio Cardelli ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA CAMPAGNA Piercarlo Racca INCONTRIAMOCI E PARLIAMONE IN SERBIA LA GENTE HA PIÚ CORAGGIO MA NON HA SUPERATO IL NAZIONALISMO Alberto L'Abate Difendiamo la Costituzione
di Paolo Macina La Commissione Bicamerale per le Riforme varata nel mese di marzo, è incaricata di studiare le modifiche da apportare alla nostra Carta Costituzionale relativamente a quattro temi: la forma di Stato, la forma di governo, il bicameralismo ed il sistema delle garanzie. Ad un primo gruppo di proposte, rese necessarie dall’esito del referendum che aboliva il sistema proporzionale nelle elezioni parlamentari, se ne sono aggiunte varie altre frutto del clima politico che si è sviluppato in questi anni e che ha coinvolto diverse istituzioni democratiche: magistratura, authority, ruolo delle regioni e federalismo. Accanto ad alcune modifiche che potremmo considerare di pura ingegneria costituzionale, in quanto non mettono minimamente in discussione il problema di gestione del potere in una società, ma anzi puntano a rafforzare la posizione di chi già lo detiene, verranno presentati, in forma più o meno subdola, anche altri cambiamenti che potrebbero ripercuotersi pesantemente sulla nostra società. Non sarà infatti solo la decisione sul turno unico o doppio, oppure sul numero dei parlamentari che comporranno la futura Camera ad impegnare i settanta componenti della Bicamerale: verranno per esempio messi in discussione il nuovo assetto e l’indipendenza della Magistratura (anche se di questo tema non era stata fatta menzione nell’istituzione della Commissione), la eventuale trasformazione dell’istituto referendario da abrogativo a propositivo (con il rischio di trasformarlo in plebiscito, se permarranno le attuali condizioni nel mondo dell’informazione televisiva) e le modalità di revisione della Costituzione previste dall’articolo 138. Alcune lobbies economiche infine, si stanno dando da fare per modificare l’articolo 81 in modo da inserire in via definitiva i parametri di convergenza economica previsti dal trattato di Maastricht, non potendo più intervenire su quelli riguardanti i rapporti economici, inseriti nella prima parte della Costituzione e quindi non oggetto di revisione. Come nonviolenti, abbiamo il dovere di entrare nel vivo del dibattito, sia per il particolare momento storico che tale revisione potrebbe rappresentare, sia perché non ci possiamo sottrarre ad un impegno che vede messi in gioco i valori della convivenza civile e la memoria storica comune. Già nel 1994 il MIR aveva stabilito, tra le sue priorità per il triennio 1994-97, la difesa dei principi ispiratori della Costituzione, tramite l’adesione ai vari comitati in sua difesa che si stavano formando in Italia per chiarire i vari aspetti in gioco. Facendosi imminente l’epilogo della vicenda, il Movimento Nonviolento ha quindi deciso di dedicare a questo argomento il suo seminario nazionale di formazione, che si terrà a Torino, presso i locali della nuova sede di via Garibaldi 13, nei giorni 20, 21 e 22 giugno prossimi. Il tema proposto sarà “come valutare le riforme costituzionali: potere, giustizia e nonviolenza”, e sarà suddiviso in quattro incontri tematici dedicati al rapporto tra potere e partecipazione popolare, alle commistioni tra potere economico e potere politico, alle gestioni nonviolente dei conflitti interni ed esterni allo Stato. Verrà inoltre organizzato un pubblico incontro nella serata di Venerdì 20 giugno, presso il Salone Valdese di Corso Vittorio, nel quale alcuni parlamentari saranno invitati a commentare gli aspetti principali della riforma assieme a diversi esponenti della società civile. Sarà un’interessante occasione per conoscere più da vicino le modifiche che, di lì a poco, verranno ratificate o meno dall’assemblea parlamentare e successivamente da noi cittadini tramite referendum consultivo. Occorre infatti ricordare che, dopo il secondo, necessario pronunciamento del Parlamento con almeno i due terzi dei consensi in Camera e Senato, il testo dovrà essere sottoposto ad un unico referendum popolare, entro tre mesi dalla sua pubblicazione e cioè presumibilmente nella primavera del 1998.”I movimenti di cultura ed azione nonviolenta possono quindi, per quanto piccoli di numero, offrire l’apporto di una posizione che per la sua radicalità sugli odierni problemi globali dell’umanità può comunicare anche con i movimenti moderati, perché essi non si accontentano della democrazia realizzata, ne di un’idea di pace che non bandisca del tutto la guerra e le violenze strutturali e culturali; ma riconoscono e difendono i valori democratici come iniziale nonviolenza, quindi come base da difendere”. *E.Peyretti, intervento per la costituzione del Comitato”Cittadini, non sudditi” diTorino REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale penale di VERONA Sezione PENALE nelle persone di: 1. DOTT. MARIO SANNITE Presidente 2. DOTT. LUCA MARINI Giudice 3. DOTT. MARCO ZENATELLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale CONTRO BENCIOLINI VINCENZO BORMOLINI GUIDALBERTO BRUNETTO GIOVANNI BRUNETTO STEFANO CORRADI MASSIMO CORSO GILIOLA GASPARI MONIKA GERACI DIEGO GIRARDI ENRICO GREENWAY PETRONELLA PERROTTA CATERINA PIERINI IRIDE ROCCA VINCENZO TOMBA LUIGI TOSI MAURIZIO VALPIANA MASSIMO ZIGNOLI GIOVANNI IMPUTATI del delitto di cui agli art. 110 CP, art. 1 ultimo comma d.l.vo n. 66/1948 perché, in concorso tra loro, ostruivano ed ingombravano i binari d’entrambe le direzioni di corsa della ferrovia con la presenza fisica ed anche sdraiandovisi sopra, al fine di impedire la libera circolazione di un convoglio viaggianti con precedenza assoluta e recante forniture militari con destinazione Livorno e per il Golfo Persico. In Pescantina il 12/2/1991 CONCLUSIONI Il Pubblico Ministero chiede la concessione delle attenuanti generiche prevalenti e la condanna di tutti gli imputati alla pena di mesi 10 di reclusione ciascuno. L’Avv. M. Corticelli per: Benciolini Vincenzo - Bormolini Guidalberto - Brunetto Giovanni - Brunetto Stefano - Corso Giliola - Gaspari Monika - Geraci Diego - Greenway Petronella - Parrotta Caterina - Pierini Iride - Tomba Luigi - Tosi Maurizio chiede l’assoluzione per non aver commesso il fatto. Chiede il dissequestro di tutto il materiale sequestrato. L’Avv. G. Schettini del foro di Bologna per Girardi chiede l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto. In subordine derubricazione del reato in art. 340 C.P. concessione delle attenuanti generiche e di quelle per aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, da considerarsi prevalenti-minimo della pena. L’Avv. N.Chirco del foro di Bologna per Girardi: assoluzione dell’imputato per avere esercitato liberamente il diritto di pensiero. L’Avv. G. Ramadori del foro di Roma per Rocca: assoluzione per non aver commesso il fatto. In subordine illegittimità costituzionale dell’art. 1 D.L. 22.1.1948 n. 66 per contrasto con gli art. 17, 25 n. 2 e n. 3 della Costituzione in relazione all’art. 18 T.U.L.P.S., 110 - 112 n. 2, 64 co. 1 C.P. L’Avv. S. Canestrini del foro di Rovereto per: Corradi Massimo - Valpiana Massimo - Zignoli Giovanni chiede l’assoluzione per non aver commesso il fatto. MOTIVAZIONE Con decreto del 20 marzo 1996 il giudice dell’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di Verona di Benciolini Vincenzo ed altre sedici persone indicate nel decreto medesimo in quanto chiamate a rispondere, in concorso tra loro, del reato di blocco ferroviario di cui all’art.1, ultimo comma, del D.L.vo n. 66 del 1948 come in epigrafe meglio precisato. All’udienza dibattimentale dell’8.1.1997, che si è svolta alla presenza dei soli Benciolini, Brunetto Giovanni, Brunetto Stefano, Corradi, Girardi, Rocca, Tosi, Valpiana e Zignoli, è stata dichiarata la contumacia dei restanti imputati e il Pubblico Ministero ha svolto la sua relazione introduttiva; il tribunale ha quindi ammesso le prove orali e documentali richieste dalle parti, riservandosi in ordine all’acquisizione e alla visione di un filmato chiesta dal Pubblico Ministero come documento. Sono stati quindi esaminati i testi Sov. Valter Caruzzo, che ha riferito in ordine ai fatti e alla identificazione degli imputati, Muraro Giuseppe, che per motivi professionali intervenne in qualità di giornalista presso la stazione di Pescantina assistendo perlomeno parzialmente alla manifestazione, e Vernuccio Stefano, il cui esame è stato peraltro sospeso ai sensi dell’art.63 c.p.p. essendo a suo carico emersi indizi di reità e che, una volta nominatogli un difensore d’ufficio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, nonché gli imputati presenti che hanno dichiarato di avvalersi della facoltà di non sottoporsi all’esame e che hanno invece letto, previa autorizzazione del tribunale, un comunicato al cui contenuto si sono richiamati. All’udienza del 27 gennaio 1997 sono stati esaminati i testi Salzano Stefano, presente anch’egli la sera del 12 gennaio 1991 presso la stazione di Pescantina, prof. Papisca Antonio, tra l’altro, direttore della scuola di specializzazione in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani della Università di Padova che ha illustrato le motivazioni di carattere giuridico contro la c.d. ”guerra del golfo” poste a fondamento della manifestazione dei pacifisti che ha definito nel loro concreto operare “assertori di una legalità forte, fondata sui diritti umani” e “assertori di una legalità costituzionale internazionale” e Padre Angelo Cavagna che ha illustrato le alte motivazioni morali che ispirarono la condotta degli imputati. Il tribunale, sciogliendo quindi la riserva in precedenza assunta, ha disposto l’acquisizione e la visione della videocassetta in quanto le riprese furono disposte su specifica richiesta del responsabile dell’operazione di P.G.; indicati, infine, gli atti utilizzabili per la decisione, il Pubblico Ministero e i difensori hanno concluso come da verbale e il tribunale ha deciso nel merito con la sentenza del cui dispositivo è stata data lettura. Le articolate difese hanno evidenziato numerosi profili in base ai quali nei confronti degli imputati si imponeva una sentenza assolutoria. In particolare, hanno sostenuto che i partecipi al fatto non erano stati, almeno in parte, identificati con certezza, che comunque parte degli imputati, non avendo posto in essere materialmente la condotta tipica, non potevano essere qualificati come partecipi, che, in ogni caso, ammesso e non concesso che nella condotta degli imputati fosse ravvisabile l’elemento materiale del reato, il loro comportamento, in quanto originato da un movente esultante da quello di impedire o rendere la circolazione ferroviaria più difficile, difettava del dolo specifico richiesto per l’esistenza del reato, che, proprio in relazione al convincimento in essi presente di agire nell’ambito della piena legalità, secondo la prospettazione illustrata, anche con dovizia di richiami normativi, dal teste Prof. Papisca e di cui i dimostranti erano portatori, si imponeva il riconoscimento della causa di giustificazione dell’esercizio di un ridotto o di quella dello stato di necessità, essendo stata l’azione comunque posta in essere per salvare delle vite umane compromesse dall’arrivo in Iraq dei carrarmati trasportati sul convoglio, scriminanti queste che hanno invocato quantomeno sotto il profilo putativo, e che, in caso di condanna, non poteva non ritenersi integrata la derubricazione nella più lieve ipotesi prevista dall’art.340 c.p. con la concessione, in ogni caso, dell’attenuante di cui all’art.62 n.l. c.p. . Osserva, preliminarmente, il tribunale che non può minimamente dubitarsi che gli odierni imputati fossero effettivamente le persone che la sera del 12 febbraio 1991 innescarono la manifestazione che ha in seguito portato al processo odierno. Le modalità di identificazione, compendiate nei verbali di identificazione in atti, sono state confermate dal teste Sov. Caruzzo che ha precisato riferirsi con certezza alle persone presenti sul luogo quella sera nei pressi del binario che parteciparono, anche se con ruoli diversi, alla manifestazione. Quanto all’elemento oggettivo del reato rivela in limite il tribunale che, essendo il delitto de quo rientrante nella categoria di quelli c.d. di pericolo - che per loro natura non ammettono la figura del tentativo -, la condotta materiale, proprio in relazione all’abbassamento della soglia di punibilità connessa alla struttura del reato, debba essere individuata con assoluta certezza e con particolare rigore, pena il rischio di repressione di una mera condotta sintomatica inidonea a porre in concreto pericolo il bene giuridico tutelato. L’azione nel suo concreto estrinsecarsi deve, quindi, rivelarsi idonea allo scopo di rendere la circolazione ferroviaria apprezzabilmente più difficile o meno agevole e deve essere univocamente diretta a conseguire tale scopo. In sostanza, ritiene il Tribunale che a differenza dei reati c.d. di pericolo astratto, che presuppongono necessariamente iuris et de iure la messa in pericolo dell’interesse tutelato dalla norma al semplice realizzarsi della condotta descritta, come esemplarmente l’art.435 c.p. (fabbricazione o detenzione di sostanze esplodenti) in cui il legislatore si è limitato a tipizzare una condotta al cui compimento si accompagna anche la effettiva messa in pericolo di un determinato bene giuridico, il “blocco stradale o ferroviario” non possa essere ricondotto nell’ambito di tale categoria. Osta, infatti, a tale inquadramento il fatto che, diversamente da quanto accade nel paradigmatico caso dell’art. 435 c.p., le condotte individuate nella norma de qua non sono affatto accompagnate dalla messa in pericolo della libertà di circolazione, la cui offesa dovrebbe necessariamente essere accertata volta per volta. Nella fattispecie, non si versa infatti in un caso in cui la particolare natura del bene (ad es.: l’ambiente), l’impossibilità di individuare in concreto le modalità di lesione (ad es: danni causati da prodotti in re ispa che il legislatore fa derivare dal mero compimento di determinare condotte (ad es: l’art. 435 c.p. cit.) possano giustificare una norma strutturata sul pericolo astratto a cui il legislatore tende a ricorrere quando esso rappresenti l’unica forma di protezione dei beni giuridici. Né sembra che possa considerarsi ostativo ai fini della configurabilità del pericolo concreto il fatto che il tenore letterale della norma incriminatrice non lo contempli esplicitamente, potendo indubbiamente l’interprete ricostruire la norma in modo da limitarne l’ambito applicativo ai soli comportamenti concretamente pericolosi. Per evitare l’incriminazione di comportamenti inoffensivi appare, quindi, opportuno riferirsi, come punto di riferimento interpretativo, a quello del bene giuridico superando anche il criterio esegetico basato sul semplice tenore letterale della norma. Tale rigorosa interpretazione discende anche dalla doverosa considerazione del periodo storico e del contesto politico sociale in cui venne emanato il D.L. de quo, epoca, come noto, caratterizzata da rilevanti tensioni e dalla necessità conseguente di darne una lettura interpretativa compatibile sia con la mutata realtà attuale sia, in particolare, coi principi costituzionali con cui ogni norma si deve armonizzare. In proposito, osserva il Tribunale che l’esito dell’istruttoria dibattimentale ha escluso ,o, per meglio dire, non ha consentito di provare col decorso rigore accertativo - rigore che si impone in relazione alla particolarità della fattispecie criminosa suscettibile, se latamente interpretata, di comprimere, quantomeno in astratto , l’effettivo esercizio anche di diritti primari costituzionalmente garantiti, quali quelli di riunione e di libera manifestazione del pensiero di cui agli artt.17 e 21 della Cost. - la sussistenza dell’elemento materiale del reato. La condotta degli imputati si è infatti estrinsecata in una mera manifestazione pacifica anteriore all’arrivo del convoglio, che non necessariamente avrebbe comportato il blocco e/o il rallentamento del treno trasportarne i mezzi. Se, infatti, da un lato è vero, come risulta dalla visione del filmato in atti, che parte degli imputati (due o tre con striscioni inneggianti alla pace), spalleggiati dagli altri - che fornivano ai primi un indubbio contributo causale volontario idoneo a configurare la compartecipazione nel fatto, se non altro per l’intenzione da essi esplicitamente manifestata di sostituirsi ai primi nel caso in cui questi ultimi fossero stati portati via dai binari da parte del personale della Polfer - occupò il binario della linea ferroviaria del Brennero in direzione sud su cui doveva transitare il convoglio, altrettanto certo è che ciò avvenne in un momento sensibilmente precedente all’approssimarsi del treno alla stazione di Pescantina, momento la cui reale intenzione dei manifestanti e il comportamento che essi avrebbero tenuto all’atto dell’arrivo del treno non si era ancora inequivocabilmente esplicitata. Se ritardo ci fu, e ciò appare comunque dubbio viste in particolare le incerte risposte rese in proposito dal teste Sov. Caruzzo (sul punto cfr. in particolare fg. 345: “Non so se vi sia stato un ritardo perché, quanto ricordo io, l’orario di inizio del servizio era quello, lo abbiamo preso a Domegliara”, risposta da porre in relazione con un pregresso ritardo rilevato a Trento), esso dipese esclusivamente dalla decisione di far rallentare il treno facendolo marciare “a vista” a partire dalla stazione di Domegliara, quando mancavano quindi ancora alcuni chilometri al possibile punto di rallentamento e/o di blocco. Ed, infatti, se anche le ragioni di sicurezza dei trasporti e di incolumità personale dei dimostranti e delle forze dell’ordine presenti sui binari alcuni chilometri più avanti rispetto al punto dove si trovava il convoglio all’atto di ricevere l’indicazione di procedere “a vista” possono indubbiamente ritenersi motivazioni responsabili e più che giustificate per l’adozione di tale doverosa procedura precauzionale, ciò non significa necessariamente che l’intenzione reale dei manifestanti fosse effettivamente quella di rallentare o bloccare il treno quando esso si fosse avvicinato alla stazione di Pescantina restando tale opinamento nell’ambito di una mera ipotesi, visto che gli stessi, prima dell’arrivo del convoglio, aderirono, pur continuando a manifestare la loro contrarietà alla guerra, all’invito a spostarsi dai binari facendosi identificare. Che l’intenzione dei pacifisti oggi imputati fosse effettivamente quella di rallentare o bloccare il treno trova solo un labile riscontro - tale non essendo il giudizio prognostico fatto dal teste Caruzzo circa la possibilità che ciò realmente avvenisse - in un estemporaneo invito fatto da uno dei dimostranti nel momento in cui l’imputato Valpiana, univocamente indicato come il promotore della manifestazione, venne allontanato dalla posizione da cui occupata nei pressi del binario. Tale invito per le sue caratteristiche sue proprie, come attestato nel filmato acquisito agli atti, non è elemento sufficiente a dimostrare l’esistenza di una reale intenzione dei presenti di realizzare la condotta vietata, apparendo esso una manifestazione emotiva individuale legata ad un particolare momento di tensione che ebbe un limitato seguito subito rientrato. A confronto del fatto che l’eventuale rallentamento fu esclusivamente il frutto di una doverosa prudente iniziativa unilaterale in prevenzione della Polfer (che, per giunta, non può avere provocato particolari problemi di circolazione visto il limitato lasso di tempo in cui i fatti si svolsero, come documentato dal filmato in atti) depone anche una considerazione di ordine logico formulabile con giudizio ex ante: qualora effettivamente i pacifisti avessero voluto bloccare o rallentare sensibilmente il trasporto dei mezzi bellici al porto di Livorno e non invece, come ritenuto dal Tribunale, e come probabile vista l’esiguità del loro numero rispetto all’improbo compito di impedire la marcia di un treno carico di carriarmati, porre in essere una manifestazione non violenta a carattere meramente simbolico rientrante nell’ambito dei diritti costituzionalmente garantiti ed in particolare quello della libera manifestazione del pensiero con riferimento al ripudio della guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali (forse per trovare un po’ di spazio sui mass media impegnati in quei giorni, in una gara di generale conformismo, nel cercare di convincere, appiattendosi acriticamente sulla posizione assunta dal governo allora in carica, l’opinione pubblica italiana che quella che si andava a combattere in Iraq non era una guerra ma “un’operazione di polizia internazionale”, sulla cui ricorrenza si è trattenuto il teste Papisca), essi avrebbero evitato di frazionare la loro iniziativa in diverse stazioni e/o località della linea del Brennero concentrando in qualche punto strategico del percorso, cosa che non fecero - come è dimostrato dal processo, con esito assolutorio, risultante dalle produzioni documentali difensive - l’afflusso di tutti i dimostranti in modo da rendere adeguata, effettiva e, quindi, idonea l’azione che è invece risultata inevitabilmente simbolica e tale da integrare una semplice manifestazione di civile protesta. Ciò certamente non avrebbe sortito lo stesso lo scopo finale di fermare i mezzi bellici, ma ne avrebbe significativamente (e non simbolicamente) ritardato l’arrivo sul teatro delle operazioni di guerra, con conseguente integrazione - sia sotto il profilo dell’idoneità sia sotto quello dell’univocità degli atti - della fattispecie incriminatrice contestata. Conclusivamente logica e realtà fattuale vogliono che la manifestazione così inscenata dai pacifisti del Movimento Nonviolento sia stata un semplice atto dimostrativo di carattere meramente simbolico finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica in ordine al pericolo di risolvere con le armi le controversie internazionali e non un tentativo impulsivo, ingenuo e velleitario di un gruppo di giovani animati da sani principi, tendente ad impedire la prosecuzione del treno. Una diversa e più rigoristica interpretazione della norma circa l’inizio della attività punibile che giungesse a ritenere integrato l’elemento materiale del reato anche a fronte di comportamenti meramente simbolici di protesta civile, come quello oggetto di delibazione, chiaramente tesi, non già ad impedire od ostacolare la libertà dei trasporti ma a rendere palese e ad esternare una posizione di non allineamento a quella degli organi ufficiali, renderebbe la norma penale mezzo strumentale alla repressione del dissenso che è bene garantito da ogni società democratica, come appunto quella delineata dalla nostra Costituzione. E che l’intenzione fosse quella di cui si è detto vi è chiara traccia anche nel comunicato, pienamente coerente col comportamento tenuto dagli imputati, letto in udienza e fatto proprio da quelli di loro presenti, laddove si può leggere: “Quando partecipammo a quella manifestazione non violenta eravamo perfettamente consci di non essere in grado di fermare, se non simbolicamente, l’escalation della guerra....”...”La nostra è stata un’azione che è andata più in la della politica, nella speranza di poterla un giorno contaminare”(cfr. fg. 358) Ad ulteriore conferma va evidenziato che se è vero che per bloccare o rallentare un treno non è necessario un rilevante numero di persone, altrettanto vero è che per le forze dell’ordine impegnate nel doveroso compito di garantire la continuità e la sicurezza del servizio risulta in tal caso sufficientemente agevole liberare la linea anche in presenza di atti di resistenza passiva, sicché anche per tale considerazione di carattere pratico appare problematico rinvenire in capo agli imputati una reale intenzione di porre in essere la condotta loro ascritta. D’altronde il fatto che se a provocare il blocco concorre una moltitudine di persone la finalità può essere più facilmente (e spesso impunemente) perseguita è, per fatto notorio, proprio dimostrato, come ricordato nelle appassionate arringhe difensive, dalla cronaca di questi giorni con la nota vicenda delle occupazioni di strade ed aeroporti da parte degli allevatori per protestare per le quote del latte, anche se tali manifestazioni, per le sicuri implicazioni di natura corporativa, e per le modalità di esecuzione ampiamente illustrate dai mass media, non possono certo fregiarsi dell’appellativo di disobbedienza civile né rivendicare l’eventuale sussistenza di una causa di giustificazione scriminante neppure di natura putativa. Per le caratteristiche assunte la manifestazione era assolutamente inidonea e non inequivocamente diretta ad impedire la prosecuzione del convoglio con la conseguenza di non integrare, quindi, la soglia minima di punibilità prevista per il reato ipotizzato. Per tale motivo e per la segnalata carenza probatoria in ordine ad un effettivo ritardo del treno, tutti gli imputati vanno mandati assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste. Va, conseguentemente, disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto del materiale in sequestro. P. Q. M. visto l’art. 530 c.p.p. assolve tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. Dissequestro e restituzione del materiale in sequestro agli aventi diritto. Verona, 27.1.1997 IL PRESIDENTE IL GUIDICE EST. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona Appello nei confronti della sentenza in data 27.1.1997 con la quale il tribunale assolve tutti gli imputati del reato loro ascritto perché il fatto non sussiste. Le censure da muovere al ragionamento del tribunale si fondano e sul travisamento dei risultati dell’istruzione dibattimentale e sulla loro interpretazione alla luce delle norme. Non è vero in primo luogo che il teste Caruzzo sovrintendente della Polizia Ferroviaria di Stato abbia palesato incertezze sugli effetti che la manifestazione in atto a Pescantina ha prodotto sull’andamento del convoglio carico di armamenti militari. Vero è che invece che costui ha dichiarato come dalla stazione ferroviaria di Domegliara di alcuni chilometri precedente quella di Pescantina il convoglio marciò a vista al fine di evitare deragliamenti ed investimenti probabili per effetto dell’ingombro in atto nella seconda stazione. Non è parimenti vero che l’intenzione reale dei manifestanti non fosse necessariamente quella di rallentare o bloccare il treno in transito per Pescantina, considerato il tenore delle dichiarazioni dell’imputato Valpiana che, premettendo di parlare in nome di tutti, ha ampiamente illustrato le ragioni politiche, filosofiche, religiose che muovevano i manifestanti ad ostacolare l’invio degli armamenti nel golfo Persico al fine, secondo la loro opinione di incrementarvi la guerra già in atto. E’ peraltro pacifico che i manifestanti successivamente identificati presso la stazione Carabinieri di Pescantina, ingombrassero l’area dei binari e che, a mano a mano che qualcuno ne era allontanato a forza, altri vi subentrassero (vedi dichiarazioni Caruzzo e video riprese della stessa Polizia Ferroviaria). Ne conseguono i seguenti dati certi: a) i binari della stazione ferroviaria di Pescantina erano ingombrati dalla presenza dei manifestanti pacifisti; b) il loro intendimento, espresso con scritte su striscioni e allocuzioni al megafono, era quello di impedire il transito del convoglio carico di armamento militare verso il golfo Persico; c) il convoglio ha marciato a vista quanto meno da Domegliara fino a Pescantina, apprezzabilmente rallentando il proprio andamento, proprio in considerazione dell’ostacolo creato a valle e delle possibili tragiche conseguenze collegate ad un andamento normale. Ciononostante il tribunale attribuisce, ed in via esclusiva, il rallentamento ad una iniziativa unilaterale in prevenzione della Polizia Ferroviaria, dimostrando di essere certo che al momento dell’arrivo del convoglio i manifestanti sarebbero sgomberati da soli e non considerando il fatto che, quandanche ciò fosse avvenuto, la circolazione del mezzo secondo le regole che erano state impartite ne era venuta comunque modificata. Articola poi un fumoso ragionamento giuridico in cui, con riguardo alla fattispecie in esame confonde l’evento con il dolo specifico, pur dopo aver premesso che si versa in tema di un reato di pericolo, per la cui perfezione dunque l’evento non è richiesto. Ed, al fine di giustificare la propria decisione, si deve sforzare di dire che la libertà di circolazione non è stata in concreto compromessa. Invece la norma richiede soltanto, e proprio perché si versa in tema di reato di pericolo, per il profilo oggettivo del reato l’ostruzione o l’ingombro della strada, e per il fine specifico l’intenzione di impedire od ostacolare la circolazione su di essa. Seguendo il ragionamento del tribunale dovremmo necessariamente concludere che in ogni singola occasione in cui le forze dell’ordine, sollecitate da una manifestazione di piazza con effetti di ingombro di una sede viaria, la sgomberino per evitare incidenti il blocco della medesima non si realizzerebbe. Con evidente distorsione della norma di legge. P.Q.M. chiede che la Corte d’Appello di Venezia voglia condannare tutti gli imputati alla pena di legge. Verona 12.3.97 Il Procuratore della Repubblica (dr.ssa Angela Barbaglio-sost.) BANCANOTE: COME STA LA BANCA ETICA?Aggiornamenti e provocazioni di GIGI EUSEBI I quasi cinquemila soci della cooperativa “Verso la banca etica”, a due anni dal lancio di questo progetto, costituiscono un risultato confortante o insufficiente? Cinque miliardi e mezzo di lire di capitale sociale raccolto (ad aprile ‘97) sono tanti o sono pochi? Investire questo denaro in BOT o CCT (per farlo fruttare al meglio, in questa fase di “parcheggio” in attesa della partenza della banca vera e propria) è eticamente sbagliato o può essere considerato un compromesso inevitabile? Nei necessari contatti con l’informazione ed i mass-media, è opportuno... rischiare il fondo del barile e rischiare ogni breccia comunicativa (dagli spot all’interno di “Ho bisogno di te” sui canali RAI alle interviste concesse alle reti Fininvest, dagli interventi sui programmi musicali gestiti da disc-jockey “fuori di testa” a più seriosi e compassati passaggi per la Radio Vaticana e le testate ecclesiali o finanziarie), o la decenza e la dignità imporrebbero dei limiti? Si deve puntare ad abbattere il sistema economico dominante, da novelli zapatisti mediterranei, o è più realistico ripiegare sul più umile controllo della coerenza etica della banca che sta per nascere, la quale sosterrà progetti socialmente significativi? Decentrare il più possibile sul territorio nazionale la promozione, la raccolta del denaro, perfino la valutazione dei progetti, da finanziare, o pilotare tutto da un unico centro operativo (a Padova, l suppose...)? Fissare dei dettagliati criteri di compatibilità con i valori ispiratori, nello statuto e nei regolamenti operativi, o affidarsi a un comitato esterno di garanti, “foglia di fico” autorevole del progetto, ricco di “belle facce” e nomi al di sopra di ogni sospetto? Aprire fin dall’inizio i conti correnti, come i potenziali “clienti” auspicherebbero, con tutti i servizi bancari principali (libretti d’assegni, Bancomat, Carta di credito, pagamento bollette, accredito stipendio, ecc.), senza però disporre di filiali dove i soci possano recarsi fisicamente, oppure accontentarsi nei primi anni di attività di forme di investimento più semplici da gestire, vincolate nel tempo (certificati di deposito, obbligazioni, ecc.), considerando che all’inizio la Banca etica sarà un istituto di credito praticamente...virtuale, con un solo sportello nazionale (a Padova, l suppose...)? Affidare la gestione dello staff operativo e degli organi di dirigenza a dei professionisti esterni, selezionati su mercato, meglio se...”pentiti” o con almeno qualche scrupolo solidale, o piuttosto valorizzare le competenze interne, magari un po’ più approssimative, ma eticamente a prova di bomba (si fa per dire...), degli operatori del settore (mondo Mag, Commercio Equo e Solidale, associazionismo e volontariato)? E i rapporti con le banche: “schifarle” per non contaminarsi? Tenerle a debita distanza? Collaborare per necessità, ma “turandosi il naso”? Usarle come puro servizio di collegamento per poter gestire le attività economiche? E gli stipendi di chi ci dovrà lavorare: equiparati a quelli del settore bancario, nella media dei lavoratori dipendenti italiani, o da “duri e puri”? E le azioni di pressione politica, di “lobbying” (come è di gran moda definire oggi nel “marketing”, controllando i “budget”, selezionando i “target”, affinando il “Know-how”, disponendo di “promoter” e di “controller” ...): lottare per imporre un nuovo modello di sviluppo, più equo e giusto, sfidando l’omertà ed il tremendo peso politico-economico del mondo bancario, cercando di modificare le leggi esistenti (tutte a favore dei potenti) e di ottenere un riconoscimento giuridico del cosiddetto “Terzo Settore”, o è più pragmatico arruffianarsi qualche sottosegretario (magari di Rifondazione...) per ottenere almeno la defiscalizzazione di parte degli oneri tributari a carico delle realtà che operano nel no-profit? E la struttura della futura banca, quale sarà: snella, sobria, essenziale, per abbassare al massimo i costi di gestione volendo mantenere i tassi e i margini di lucro al di sotto di quelli di mercato, o è più strategico investire molti soldi nella promozione, nella cura dell’immagine e del “look” aziendale? E chi comanderà? E chi controllerà chi comanderà...? E la partecipazione dei soci ed i meccanismi di democrazia interna, come verranno garantiti? E che convenienza avrà il cosiddetto “uomo della strada” nell’utilizzare gli sportelli di una banca etica? E come si collegherà questo progetto con le esperienze analoghe esistenti da anni, decenni in qualche caso, in Europa e nel resto del mondo? E,e,e...? Si potrebbe riempire un volume intero, con domande e dubbi sul progetto Banca Etica. La base sociale vorrebbe conoscerla meglio, decifrare che cosa e chi c’è dietro. Chi la sta dirigendo cerca di capire giorno per giorno dove sta andando e se sarà sempre possibile tenerla sotto controllo. I simpatizzanti la scrutano con interesse, ma anche con un po’ di diffidenza (tutti gli abili tornano utili quanto bisogna scucire dei soldi...). Le istituzioni, principalmente le altre banche, la appoggiano a parole (molto) e nei fatti (poco), ma, soprattutto, ne temono la potenzialità. E la meta si avvicina (5,5 miliardi di capitale sociale raccolti, rispetto ai 12,5 minimi necessari per legge per richiedere l’autorizzazione ad aprire la prima “Banca Popolare Etica” in Italia), mentre la data inizialmente immaginata come traguardo d’arrivo di questo percorso (fine ‘97), pare sempre più difficile da raggiungere nei tempi previsti. E perché un aggiornamento su questo progetto così fitto di domande, senza risposte? Forse perché questo “stile letterario” sintetizza con trasparenza un clima, un procedere che sicuramente è stimolante, ma anche farcito di dubbi e , a volte, di contraddizioni. La Banca Etica si farà, vedrete che si farà: ci vorrà forse più tempo del previsto, qualche ulteriore equilibrismo tarrico, procedurale o economico, un tam-tam ancora più serrato di promozione, ma il progetto approderà al suo obbiettivo. Il compito di tutti, soci, simpatizzanti, mondo del Terzo Settore, scettici, amministratori e responsabili operativi, è di vigilare e intervenire affinché la Banca Etica si mantenga, come è in uso dire oggigiorno, “politically correct”. GIGI EUSEBI MAESTRI DEL PENSIERO CINESE/3
Il pensiero Mo-tzu e di Yang ChuMo-tzu filosofo dell’universalismo Il progressivo indebolimento della dinastia Chou portò a un lungo periodo di guerre incessanti per l’egemonia tra i vari stati cinesi dal 480 al 222 a.C. (periodo degli “Stati combattenti”). Dal 221 a.C. venne riaffermata l’autorità dell’impero dal re dello stato di Chin, che riuscì a spodestare gli altri signori feudali e ad unificare tutta la Cina. È noto che l’impero cinese, nonostante abbia conosciuto frequenti rivolte, lotte dinastiche e invasioni, è sopravvissuto fino al nostro secolo (1911), grazie anche all’unità ideologica fornita dal confucianesimo. Proprio all’inizio del periodo degli “Stati combattenti” visse Mo-tzu (479-381 a.C.), che studiò da giovane con i confuciani, ma se ne allontanò e fondò una propria scuola, organizzata come un ordine cavalleresco. Il pensiero di questo filosofo mostra maggiore attenzione, rispetto al confucianesimo e al taoismo, verso le condizioni dei ceti popolari ed analizza i mali che affliggevano la società: la squallida miseria, il dilagare del disordine civile e il flagello della guerra. Per alleviare la miseria Mo-tzu proponeva un modello di vita laboriosa e sobria. gli abiti non dovevano essere attraenti, ma solo proteggere dal caldo e dal freddo; le abitazioni dovevano essere un riparo a nulla e più; i cibi dovevano nutrire il corpo e non solleticare il palato. La moderazione è il nucleo della sua dottrina economica: colui che desidera di più agisce contro la temperanza e il benessere comune. Il nostro filosofo riteneva che i riti della scuola confuciana fossero complicati e incomodi, perciò egli si opponeva alla sepoltura lussuosa, che era generalmente un’esagerazione della pietà filiale, e alla pratica di lunghi periodi di lutto, che portava a trascurare il lavoro. Il male più comune era la guerra: i signori feudali, cercando di affermare il loro prestigio e di candidarsi al titolo imperiale, si combattevano tra di loro sempre con maggiore ferocia. Mo-tzu condannò con fermezza la guerra aggressiva e suggerì metodi pratici per rendere più efficaci le operazioni militari difensive. Egli seppe anche allargare il proprio orizzonte e giunse alla dottrina dell’amore universale verso tutti gli uomini: sosteneva che ognuno dovrebbe amare chiunque altro nel mondo, nella stessa misura in cui si ama il padre e la madre. Dall’amore universale poteva nascere ogni bene per l’individuo e per la società. Il fine dell’uomo sensibile e di cuore è procurare benefici al mondo ed eliminare le calamità. Ora, tra le attuali calamità del mondo, quali sono le maggiori? A mio parere, le aggressioni da parte dei grandi stati a danno dei piccoli, i turbamenti recati dalle grandi alle piccole famiglie, l’oppressione del debole da parte del forte, lo sfruttamento dei pochi da parte dei molti, l’inganno del semplice da parte del furbo, e il disprezzo verso gli umili da parte dei potenti; queste sono le sfortune del mondo... Riflettendo ora sulle cause di tali calamità ci chiediamo: donde essere ci vengono? Ci vengono forse amando e beneficandogli gli altri? Dobbiamo rispondere che non è cosi. Piuttosto ci vengono odiando e danneggiando gli altri. Coloro che nel mondo odiano e danneggiano gli altri gli chiameremo uomini che “amano universalmente”? Dobbiamo dire che sono uomini che “discriminiamo”. E allora non è forse “la mutua discriminazione” la causa delle maggiori calamità del mondo? Quindi il principio della “discriminazione” è sbagliato. Chi fa una critica deve avere qualche cosa da sostituire a ciò cui si oppone. Per questo io dico:”Sostituire l’universalità alla discriminazione”. Per quale ragione l’universalità deve prendere il posto della discriminazione? Rispondo che quando ognuno considera l’altrui stato come il proprio, nessuno attacca l’altro stato. Gli altri saranno trattati come ognuno tratta se stesso. Quando ognuno considera le case altrui come la propria, nessuno disturba le altre famiglie. Gli altri saranno trattati come ognuno tratta se stesso (...) Coloro che nel mondo amano e beneficano gli altri, li chiameremo uomini che “discriminano” o uomini che “amano universalmente”? Dobbiamo dire che sono uomini che “amano universalmente”. Ed allora non è forse “l’amore universale” la causa dei maggiori benefici del mondo? Quindi il principio dell’ “amore universale è giusto. (Mo-tzu, cap.16 - da Fung Yu-lan, Storia della filosofia cinese, Oscar Mondadori, Milano, 1975, pp.47-48). Yang Chu filosofo dell’egoismo Può essere interessante accostare a Mo-tzu un filosofo di poco superiore che, collegandosi al taoismo, espresse idee opposte al principio dell’amore universale. Yang-tzu, vissuto probabilmente nel IV secolo a.C., fu sostenitore di una filosofia individualista fino all’estremo. I suoi princìpi erano:” Ciascuno per se. - Disprezzare le cose e dar valore alla vita”. Una tradizione, che risale a Mencio, afferma di lui che “anche se avesse potuto recar beneficio al mondo strappandosi un solo pelo, egli non lo avrebbe fatto”. Il fine che Yang Chu si proponeva era la conquista della tranquillità dell’animo, così da giungere ad uno stato di pace interiore e di serenità felice (come gli epicurei in Grecia). Egli pensava che soltanto nella solitudine della natura il saggio può aver cura della propria individualità e non essere distratto o turbato della presenza di altri uomini. Uno scritto della scuola taoista riporta una riflessione che può essere attribuita a Yang Chu: La nostra vita è di nostra proprietà e ci è di gran beneficio. In quanto a dignità, anche l’onore di essere imperatore le è inferiore. In quanto a importanza, anche la ricchezza del possedere il mondo vale di meno. In quanto alla sua integrità, se noi un mattino la perdessimo non potremmo riaverla mai più. Sono tre punti ai quali coloro che comprendono prestano particolare attenzione. (Fung Yu-lan, op. cit. p. 55) Questa citazione spiega perché l’uomo deve disprezzare le cose e dar valore alla vita: un impero perduto può essere riconquistato, ma una volta morto l’uomo non ritorna più in vita.
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